Comune di Fiano Romano - Provincia di Roma
Assessorato Servizi Sociali, Istruzione e Sanità

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI

ART. 1 - VALIDITA’
Il presente regolamento deve considerarsi in vigore sull’intero territorio appartenente al Comune di Fiano Romano.
ART. 2 - OBIETTIVI
Gli obiettivi che si prefigge il presente regolamento sono:
- la tutela di tutti gli animali che convivano stabilmente ed occasionalmente con l’uomo o vivano liberi nei centri abitati e non.
- la salvaguardia del diritto alla vita dei medesimi anche oltre i limiti e le condizioni previste dalla normativa nazionale.
Il Comune si dovrà impegnare a provvedere ad un sistemazione per tutelare gli animali.
ART. 3 - RISPETTO
Ogni animale ha diritto al rispetto della propria esistenza sia esso selvatico o domestico.
ART. 4 - ABBANDONO
Ogni animale che vive abitualmente con l’uomo ha diritto di vivere e crescere secondo il ritmo e nelle condizioni proprie della sua specie. Il suo abbandono è un atto crudele e degradante, punito a norma di regolamento.
ART. 5 - MALTRATTAMENTI
Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti, crudeltà, ferimenti o danneggiamenti.
ART. 6 - ALLEVAMENTO
Quando un animale sia allevato per l’alimentazione, esso deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che patisca ansietà o dolore.
ART. 7 - ANIMALI DA LAVORO
Ogni animale impiegato per il lavoro ha diritto a limiti ragionevoli nella durata e nell’intensità del lavoro stesso ed ad una alimentazione adeguata ed al riposo.
ART. 8 - SPERIMENTAZIONE
La sperimentazione su animali che implica sofferenza fisica e psichica è incompatibile con i diritti dell’animale, sia essa medica, scientifica o commerciale.
ART. 9 - ESIBIZIONI
Ogni animale ha una sua dignità che non può essere sminuita attraverso un uso in esibizioni e spettacoli degradanti dell’animale stesso.
ART. 10 - SOPPRESSIONE
Di norma gli animali domestici e d’affezione non possono essere soppressi; se la loro soppressione è necessaria, per grave malattia, incurabilità e comprovata pericolosità, deve essere istantanea, senza sofferenze e praticata in modo esclusivamente eutanasico ad opera di medici veterinari.
ART. 11 - DETENZIONE
E’ fatto assoluto divieto di detenere animali in spazi angusti e privi d’acqua e del cibo necessario.
ART. 12 - CATTURA
E’ fatto assoluto divieto di mettere in atto catture di animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate da autorità competenti.
ART. 13 - RIPARO
E’ fatto assoluto divieto di detenere cani a catena corta e/o sprovvisti di un riparo rialzato dal suolo e coperto su almeno tre lati ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie. La catena non deve avere una lunghezza inferiore a metri 5 ed il terminale della stessa deve essere fissato ad un punto sollevato da terra (che non sia un palo) onde permettere agli animali di muoversi senza pericolo di rimanere impigliato nella catena stessa, e di poter sempre raggiungere il riparo ed il contenitore dell’acqua. La catena può avere un lunghezza minima di metri 3 se fissata nella parte terminale, tramite anello o carrucola, ad una fune di scorrimento lunga almeno metri 5.
ART. 14 - TRASPORTO
E’ vietato il trasporto dei cani nei bagagliai delle autovetture ove essi siano esposti a soffocamento per l’angustia del vano chiuso e privo di circolazione dell’aria non adatto al trasporto di animali.
E’ fatto divieto di addestrare cani per guardia o per altri scopi, ricorrendo a violenze o percosse che traumatizzano i cani stessi.
ART. 15 - ADDESTRAMENTO
E’ fatto divieto di addestrare cani per guardia o per altri scopi, ricorrendo a violenze o percosse che traumatizzano i cani stessi.
ART. 16 - COMUNITA’
Le comunità di animali liberi, in particolare le popolazioni feline presenti nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, devono essere rispettate e l’eventuale assistenza dovrà essere svolta sempre rispettando la pulizia dei luoghi ove si sfamano gli animali.
ART. 17 - DIVIETO DI SPETTACOLI
Vista la legge del 22 novembre 1993 n. 47, art. 727 del nuovo Codice Penale (maltrattamenti degli animali), vista la legge del 18 Marzo 1968 n. 337, art. 9 (autonomia dei comuni nella determinazione delle modalità di concessione delle aree), visto l’art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 (attribuzioni ai Comuni delle funzioni di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico), è fatto assoluto divieto allo svolgimento sul territorio comunale di spettacoli o pubblici intrattenimenti che non rispettassero minimamente la dignità di qualunque animale, e ledessero anche al più elementare dei diritti di ogni essere vivente.
ART. 18 - MORTE
Anche l’animale morto o ucciso deve venire trattato con rispetto.
ART. 19 - TRASGRESSIONI
Le trasgressioni al presente regolamento, fatte salve le disposizioni penali in materia, saranno punite con una sanzione amministrativa da £. 300.000 (trecentomila) a £. 3.000.000(tremilioni)
ART. 20 - SEGNALAZIONI
Tutti i cittadini sona invitati a segnalare al Comune eventuali trasgressioni al presente regolamento.

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