LEGGE 14 agosto
1991, n.281
Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art.
1
Principi generali
1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione,
condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti
ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo
e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
Art. 2
Trattamento dei cani e di altri animali di affezione
1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione
della nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico,
presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari
o detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari
autorizzati delle società cinofile, delle societa' protettrici
degli animali e di privati.
2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le
strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi.
3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma
1 dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.
4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al
proprietario o al detentore.
5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonche' i cani presso le strutture
di cui al comma 1 dell'articolo 4 devono essere tatuati; se non reclamati
entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che
diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo
trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie
trasmissibili.
6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4,
fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento
di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica
8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi
in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari soltanto
se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.
7. E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.
8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità
sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente
malati o incurabili.
10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le
unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che
vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni
di soppravvivenza.
11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture
di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi
veterinari dell'unita' sanitaria locale.
12. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia
a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto
soccorso.
Art. 3
Competenze delle regioni
1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe
canina presso i comuni o le unità sanitarie locali nonche' le modalità
per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al
detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante
tatuaggio indolore.
2. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il
risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per i cani.
Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e
il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo
sanitario dei servizi veterinari delle unita' sanitarie locali. La legge
regionale determina altresi' i criteri e le modalità per il riparto
tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro
competenza.
3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste
e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione
al randagismo.
4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:
a. iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al
fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale
e la difesa del suo habitat;
b. corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni,
degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi
di cui alla presente legge nonche' per le guardie zoofile volontarie che
collaborano con le unità sanitarie locali e con gli enti locali.
5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano
gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da
cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell'unita'
sanitaria locale.
6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni
possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati
alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2.
La rimanente somma e' assegnata dalla regione agli enti locali a titolo
di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.
7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente
legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo,
nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.
Art. 4
Competenze dei comuni
1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono
al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per
i cani nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi
dei contributi destinati a tale finalità dalla regione.
2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie
locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni
di cui all'articolo 2.
Art. 5
Sanzioni
1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito
nella propria abitazione e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al
comma 1 dell'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di lire centocinquantamila.
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo
3, omette di sottoporlo al tatuaggio, e' punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di lire centomila.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in
violazione delle leggi vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.
5. L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma dell'articolo
727 del codice penale e' elevata nel minimo a lire cinquecentomila e nel
massimo a lire tremilioni.
6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi
1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge
previsto dall'articolo 8.
Art. 6
Imposte
1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale
annuale di lire venticinquemila.
2. L'acquisto di un cane gia' assoggettato all'imposta non da' luogo a
nuove imposizioni.
3. Sono esenti dall'imposta:
a. i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia
degli edifici rurali e del gregge;
b. i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui permanenza
non si protragga oltre i due mesi o che paghino già l'imposta in
altri comuni;
c. i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento
e non mai superiore ai due mesi;
d. i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;
e. i cani ricoverati in strutture gestiti da enti o associazioni protezioniste
senza fini di lucro;
f. i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai
comuni.
Art. 7
Abrogazione di norme
1. Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo
unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931,
n.1175 e successive modificazioni, e ogni disposizione incompatibile o
in contrasto con la presente legge.
Art. 8
Istituzione del fondo per l'attuazione della legge
1. A partire dall'esercizio finanziario 1991 e' istituito presso il Ministero
della sanità un fondo per l'attuazione della presente legge, la
cui dotazione e' determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire
2 miliardi a decorrere dal 1992.
2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, ripartisce annualmente
tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità
del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati
con decreto del Ministro della sanità adottato di concerto con
il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regione e le province autonome di Trento e di Bolzano,
di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 9
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo per
il 1991, lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si
fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento "Prevenzione
del randagismo".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 agosto 1991
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