SENATO DELLA REPUBBLICA - XIV 1514
Attesto che il Senato della Repubblica, Norme in materia di procreazione medicalmente assistita Capo I PRINCÌPI GENERALI Art. 1. (Finalità) 1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito. 2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità. Art. 2. (Interventi contro la sterilità e la infertilità) 1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, può promuovere ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e della infertilità e favorire gli interventi necessari per rimuoverle nonchè per ridurne l’incidenza, può incentivare gli studi e le ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti e può altresì promuovere campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità. 2. Per le
finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima
di 2 milioni di euro a decorrere dal 2004. Art. 3. (Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405) 1. Al primo comma dell’articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: «d-bis) l’informazione e l’assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità umana, nonchè alle tecniche di procreazione medicalmente assistita; d-ter) l’informazione sulle procedure per l’adozione e l’affidamento familiare». 2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Capo II ACCESSO ALLE TECNICHE Art. 4. (Accesso alle tecniche) 1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonchè ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico. 2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti princìpi: a) gradualità,
al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività
tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi
al principio della minore invasività; Art. 5. (Requisiti soggettivi) 1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi. Art. 6. (Consenso informato) 1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all’articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all’applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonchè sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l’uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell’uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa. 2. Alla
coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell’intera
procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate. Art. 7. (Linee guida) 1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell’Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l’indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. 2. Le linee
guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate. Capo III DISPOSIZIONI
CONCERNENTI Art. 8. (Stato giuridico del nato) 1. I nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell’articolo 6. Art. 9. (Divieto del disconoscimento della paternità e dell’anonimato della madre) 1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l’azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall’articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, nè l’impugnazione di cui all’articolo 263 dello stesso codice. 2. La madre
del nato a seguito dell’applicazione di tecniche di procreazione
medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di
non essere nominata, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396. Capo IV REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL’APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA Art. 10. (Strutture autorizzate) 1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui all’articolo 11. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprio atto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) i requisiti
tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture; Art. 11. (Registro) 1. È istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l’Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate all’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell’applicazione delle tecniche medesime. 2. L’iscrizione
al registro di cui al comma 1 è obbligatoria. Capo V DIVIETI E SANZIONI Art. 12. (Divieti generali e sanzioni) 1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro. 2. Chiunque
a qualsiasi titolo, in violazione dell’articolo 5, applica tecniche
di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non
siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero
che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o
non conviventi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 200.000 a 400.000 euro. Capo VI MISURE DI TUTELA DELL’EMBRIONE Art. 13. (Sperimentazione sugli embrioni umani) 1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano. 2. La ricerca
clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita
a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche
e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo
sviluppo dell’embrione stesso, e qualora non siano disponibili
metodologie alternative. a) la produzione
di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque
a fini diversi da quello previsto dalla presente legge; 5. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall’esercizio professionale nei confronti dell’esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo. Art. 14. (Limiti all’applicazione delle tecniche sugli embrioni) 1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194. 2. Le tecniche
di produzione degli embrioni, tenuto conto dell’evoluzione tecnico-scientifica
e di quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, non devono creare
un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad
un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre. Capo VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 15. (Relazione al Parlamento) 1. L’Istituto superiore di sanità predispone, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione annuale per il Ministro della salute in base ai dati raccolti ai sensi dell’articolo 11, comma 5, sull’attività delle strutture autorizzate, con particolare riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati. 2. Il Ministro della salute, sulla base dei dati indicati al comma 1, presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Parlamento sull’attuazione della presente legge. Art. 16. (Obiezione di coscienza) 1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell’obiettore deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al direttore dell’azienda unità sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente, al direttore sanitario, nel caso di personale dipendente da strutture private autorizzate o accreditate. 2. L’obiezione
può essere sempre revocata o venire proposta anche al di fuori
dei termini di cui al comma 1, ma in tale caso la dichiarazione produce
effetto dopo un mese dalla sua presentazione agli organismi di cui al
comma 1. Art. 17. (Disposizioni transitorie) 1. Le strutture e i centri iscritti nell’elenco predisposto presso l’Istituto superiore di sanità ai sensi dell’ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati ad applicare le tecniche di procreazione medicalmente assistita, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, fino al nono mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le strutture e i centri di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della
salute un elenco contenente l’indicazione numerica degli embrioni
prodotti a seguito dell’applicazione di tecniche di procreazione
medicalmente assistita nel periodo precedente la data di entrata in
vigore della presente legge, nonchè, nel rispetto delle vigenti
disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali, l’indicazione
nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime
a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni. La violazione
della disposizione del presente comma è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 25.000 a 50.000 euro. Art. 18. (Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita) 1. Al fine di favorire l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte dei soggetti di cui all’articolo 5, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Per la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata
la spesa di 6,8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004. IL PRESIDENTE
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